Comitato di redazione

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È l’organo di rappresentanza sindacale di base dei giornalisti di una testata. È presente nelle aziende editoriali di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, emittenti radio-televisive, che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori. Il c.d.r. è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea di redazione. Nelle redazioni con meno di dieci giornalisti, al posto del c.d.r. viene eletto un fiduciario sindacale con gli stessi compiti. Prende il nome di fiduciario anche il membro del c.d.r. che integra il comitato stesso in rappresentanza di redazioni, uffici decentrati, corrispondenti, collaboratori fissi, pubblicisti part-time. Il c.d.r. e il fiduciario durano in carica due anni e possono essere rieletti.
I compiti del c.d.r. sono stabiliti dall’articolo 34 del Contratto di Lavoro Nazionale dei Giornalisti. I più importanti sono:
a) mantenere i rapporti tra i giornalisti e l’azienda editoriale in cui lavorano;
b) garantire il collegamento tra i giornalisti e le associazioni regionali della stampa;
c) controllare l’esatta applicazione del contratto e degli accordi aziendali integrativi in ciascuna redazione e intervenire per garantire le norme di legislazione sociale;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte su tutta l’organizzazione del lavoro e le attività aziendali (il c.d.r. deve essere informato in particolare sugli avanzamenti di carriera, la mobilità aziendale e i bilanci dell’azienda).
In caso di mutamento del direttore, il c.d.r. deve essere informato dall’azienda con priorità assoluta rispetto a qualsiasi altra comunicazione a terzi, e almeno 48 ore prima che il neo-direttore assuma l’incarico. La comunicazione preventiva è prevista anche per altri provvedimenti importanti e dovrà avvenire almeno 72 ore prima della loro adozione. Il c.d.r. può occuparsi anche dei più generali problemi dell’ informazione. I membri del c.d.r. non possono essere licenziati o trasferiti senza il loro consenso, se non v’è il nulla osta dell’Associazione Regionale della Stampa. Tale tutela dura fino a un anno dopo la cessazione dall’incarico.
Storicamente i c.d.r. nacquero con il primo contratto del dopoguerra, nel luglio del 1947. La loro funzione è analoga a quella che, in altri settori, rivestono i consigli di fabbrica e i consigli di azienda.

A. Preziosi

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Come citare questa voce
Preziosi Antonio , Comitato di redazione, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (03/12/2024).
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