Esercizio
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Autore: Dario E. Viganò
Consiste nell’attività di gestione in ambito cinematografico, teatrale o musicale. È la tappa finale dell’itinerario percorso da un’opera dal momento creativo a quello della sua fruizione da parte del pubblico.
Sul versante cinematografico (Distribuzione), la legge n. 153 del 1° marzo 1994, riconoscendo la funzione formativa, sociale e culturale della sala della comunità, ha eliminato i vincoli di giornate e di pubblicità per tale e. e ha previsto particolari benefici di carattere economico e fiscale.
In ambito cinematografico è possibile espletare l’e. anche da parte di circoli di cultura cinematografica, aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute per legge, formalmente costituiti con atto notarile o con atto redatto presso il Segretario comunale. Rispetto al normale e. cinematografico, i circoli di cultura cinematografica usufruiscono di consistenti e vantaggiose condizioni sul piano impositivo e fiscale. La programmazione di tali circoli è esclusivamente riservata ai soci muniti di regolare tessera vidimata dalla SIAE.
L’attuazione dell’e. necessita preliminarmente di alcuni adempimenti di tipo normativo richiesti per lo svolgimento dell’attività di spettacolo (licenza edilizia, nulla osta prevenzione incendi, condizioni di sicurezza, ecc.).
Non occorre più la licenza comunale di e., abolita dal 1998. Il nulla osta ministeriale (accertamento dei requisiti di idoneità della struttura e verifica delle condizioni relative al bacino di utenza e al rispetto delle distanze dal più vicino cinema funzionante) riguarda soltanto sale cinematografiche con capienza superiore a 1300 posti. Al di sotto di questo limite non occorre nulla osta ministeriale. Le procedure tecniche (licenza edilizia, ecc.) sono di competenza di comuni e province. Permane il nulla osta ministeriale per le sale teatrali. La prospettiva è che tutta la materia relativa all’apertura di nuove sale di spettacolo passi dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni.
Sul versante cinematografico (Distribuzione), la legge n. 153 del 1° marzo 1994, riconoscendo la funzione formativa, sociale e culturale della sala della comunità, ha eliminato i vincoli di giornate e di pubblicità per tale e. e ha previsto particolari benefici di carattere economico e fiscale.
In ambito cinematografico è possibile espletare l’e. anche da parte di circoli di cultura cinematografica, aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute per legge, formalmente costituiti con atto notarile o con atto redatto presso il Segretario comunale. Rispetto al normale e. cinematografico, i circoli di cultura cinematografica usufruiscono di consistenti e vantaggiose condizioni sul piano impositivo e fiscale. La programmazione di tali circoli è esclusivamente riservata ai soci muniti di regolare tessera vidimata dalla SIAE.
L’attuazione dell’e. necessita preliminarmente di alcuni adempimenti di tipo normativo richiesti per lo svolgimento dell’attività di spettacolo (licenza edilizia, nulla osta prevenzione incendi, condizioni di sicurezza, ecc.).
Non occorre più la licenza comunale di e., abolita dal 1998. Il nulla osta ministeriale (accertamento dei requisiti di idoneità della struttura e verifica delle condizioni relative al bacino di utenza e al rispetto delle distanze dal più vicino cinema funzionante) riguarda soltanto sale cinematografiche con capienza superiore a 1300 posti. Al di sotto di questo limite non occorre nulla osta ministeriale. Le procedure tecniche (licenza edilizia, ecc.) sono di competenza di comuni e province. Permane il nulla osta ministeriale per le sale teatrali. La prospettiva è che tutta la materia relativa all’apertura di nuove sale di spettacolo passi dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni.
D. E. V.
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Come citare questa voce
Viganò Dario E. , Esercizio, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (12/10/2024).
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