FCC (Federal Communications Commission)
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È l’organo centrale di controllo e regolamentazione del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni degli Stati Uniti. Costituita dal Communications Act del 1934, rappresenta un modello di Authority indipendente cui si sono ispirate diverse discipline. È composta di cinque membri, nominati dal presidente degli Stati Uniti su parere e assenso del Senato, che durano in carica sette anni. Le sue principali competenze sono: 1) ripartizione e assegnazione delle frequenze; 2) concessione, revoca e sospensione delle licenze di trasmissione; 3) regolamentazione del sistema; 4) controllo sulle stazioni in esercizio, sulla loro proprietà e attività.
Le licenze non vengono concesse ai network in quanto tali, bensì alle singole stazioni. A loro volta i contratti di affiliazione delle stazioni ai Network sono sottoposti a nullaosta della FCC. A seguito della Legge 1996 il periodo di validità delle licenze televisive è salito da 5 a 8 anni. Le licenze sono rinnovabili per un uguale periodo, tenendo conto dell’interesse pubblico e che non vi siano state violazioni da parte del richiedente; in quest’ultimo caso, possono essere rinnovate a condizioni differenti e per un periodo inferiore.
La funzione di regolamentazione del sistema è svolta mediante l’emanazione di Rules & Regulations, un’originale normativa di secondo grado, subordinata soltanto alla Costituzione e alle Leggi federali. La FCC ha facoltà di concedere deroghe all’applicazione (forbearance) di qualsiasi disposizione della normativa, nei casi in cui ritenga il proprio intervento non strettamente necessario a evitare discriminazioni e a proteggere i consumatori. I gestori di reti e servizi di telecomunicazioni possono inoltrare richiesta di deroga (petition for forbearance) che la Commissione accoglie o respinge con motivazione scritta entro un anno.
A partire dal 1998 la FCC procede ogni due anni alla revisione dei regolamenti emanati in attuazione della normativa, al fine di modificare o cancellare le disposizioni ritenute non più necessarie all’interesse pubblico.
Ruolo, struttura e funzioni di quest’organo federale di controllo evidenziano caratteristiche peculiari che alterano lo schema tradizionale di ripartizione dei poteri. La FCC esercita infatti contemporaneamente: funzioni esecutive (attuando e integrando sia disposizioni proprie sia quelle emanate dal legislatore), funzioni legislative (emanando quelle Rules & Regulations specifiche che hanno forza di legge), funzioni para-giurisdizionali (decidendo in primo grado sulle controversie di sua competenza). A essa competono inoltre un potere sanzionatorio (esplicato mediante strumenti repressivi quali richiamo, ordine di cessazione o la più frequente sanzione pecuniaria) e un potere ispettivo (per irregolarità tecnico-amministrative). Non può invece censurare i programmi né controllarne in alcun modo forma o contenuti.
Il Telecommunications Act 1996 ha introdotto una sostanziale deregolamentazione e liberalizzazione del sistema per favorire maggiormente la concorrenza. Modifiche e novità interessano tutti i mezzi di comunicazione: telefonia, radiotelevisione via etere, Tv cavo, servizi multimediali. Un aspetto particolare della liberalizzazione delle telecomunicazioni è la possibilità, concessa ai servizi di pubblica utilità (elettricità, gas, acqua), di costituire consociate o affiliate per la fornitura di servizi di telecomunicazione e informazione (exempt telecommunications companies) previa autorizzazione della FCC. La caduta delle barriere fra i diversi settori si estende naturalmente alle società telefoniche che possono offrire televisione via etere o via cavo. Tuttavia il punto di svolta che maggiormente interessa il sistema radiotelevisivo è l’alleggerimento dei limiti alle concentrazioni di proprietà. Sono abolite, a livello nazionale, le disposizioni antitrust relative al possesso o al controllo di emittenti radiofoniche o televisive che erano state fissate dalla FCC. Resta soltanto, per ciascuna rete televisiva, un limite massimo di audience globale pari al 35% del territorio nazionale (rispetto al 25% vigente in precedenza). (HDTV; Chiesa elettronica)
Le licenze non vengono concesse ai network in quanto tali, bensì alle singole stazioni. A loro volta i contratti di affiliazione delle stazioni ai Network sono sottoposti a nullaosta della FCC. A seguito della Legge 1996 il periodo di validità delle licenze televisive è salito da 5 a 8 anni. Le licenze sono rinnovabili per un uguale periodo, tenendo conto dell’interesse pubblico e che non vi siano state violazioni da parte del richiedente; in quest’ultimo caso, possono essere rinnovate a condizioni differenti e per un periodo inferiore.
La funzione di regolamentazione del sistema è svolta mediante l’emanazione di Rules & Regulations, un’originale normativa di secondo grado, subordinata soltanto alla Costituzione e alle Leggi federali. La FCC ha facoltà di concedere deroghe all’applicazione (forbearance) di qualsiasi disposizione della normativa, nei casi in cui ritenga il proprio intervento non strettamente necessario a evitare discriminazioni e a proteggere i consumatori. I gestori di reti e servizi di telecomunicazioni possono inoltrare richiesta di deroga (petition for forbearance) che la Commissione accoglie o respinge con motivazione scritta entro un anno.
A partire dal 1998 la FCC procede ogni due anni alla revisione dei regolamenti emanati in attuazione della normativa, al fine di modificare o cancellare le disposizioni ritenute non più necessarie all’interesse pubblico.
Ruolo, struttura e funzioni di quest’organo federale di controllo evidenziano caratteristiche peculiari che alterano lo schema tradizionale di ripartizione dei poteri. La FCC esercita infatti contemporaneamente: funzioni esecutive (attuando e integrando sia disposizioni proprie sia quelle emanate dal legislatore), funzioni legislative (emanando quelle Rules & Regulations specifiche che hanno forza di legge), funzioni para-giurisdizionali (decidendo in primo grado sulle controversie di sua competenza). A essa competono inoltre un potere sanzionatorio (esplicato mediante strumenti repressivi quali richiamo, ordine di cessazione o la più frequente sanzione pecuniaria) e un potere ispettivo (per irregolarità tecnico-amministrative). Non può invece censurare i programmi né controllarne in alcun modo forma o contenuti.
Il Telecommunications Act 1996 ha introdotto una sostanziale deregolamentazione e liberalizzazione del sistema per favorire maggiormente la concorrenza. Modifiche e novità interessano tutti i mezzi di comunicazione: telefonia, radiotelevisione via etere, Tv cavo, servizi multimediali. Un aspetto particolare della liberalizzazione delle telecomunicazioni è la possibilità, concessa ai servizi di pubblica utilità (elettricità, gas, acqua), di costituire consociate o affiliate per la fornitura di servizi di telecomunicazione e informazione (exempt telecommunications companies) previa autorizzazione della FCC. La caduta delle barriere fra i diversi settori si estende naturalmente alle società telefoniche che possono offrire televisione via etere o via cavo. Tuttavia il punto di svolta che maggiormente interessa il sistema radiotelevisivo è l’alleggerimento dei limiti alle concentrazioni di proprietà. Sono abolite, a livello nazionale, le disposizioni antitrust relative al possesso o al controllo di emittenti radiofoniche o televisive che erano state fissate dalla FCC. Resta soltanto, per ciascuna rete televisiva, un limite massimo di audience globale pari al 35% del territorio nazionale (rispetto al 25% vigente in precedenza). (HDTV; Chiesa elettronica)
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Bibliografia
- HUBERT Peter W., Law and disorder in cyberspace. Abolish the FSC and let common law rule the television, Oxford University Press, Oxford 1997.
- RAY William, FSC. The ups and downs of radio-Tv regulation, Iowa State University Press, Ames (IA) 1990.
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Note
Come citare questa voce
FCC (Federal Communications Commission), in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (21/11/2024).
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