SIAE
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Autore: Adriano Zanacchi
Fondata a Milano nel 1883 e successivamente trasformata in ente di diritto pubblico economico (oggi ha la sede centrale a Roma, in viale della Letteratura 30, CAP 00144), ha la funzione di proteggere le opere dell’ingegno e di tutelare autori, editori e altri titolari di diritti d’autore. Questi depositano le loro opere presso la Società, alla quale devono essere iscritti, che provvede a concedere le autorizzazioni e i permessi per la loro utilizzazione economica. La SIAE riscuote i relativi compensi e li ripartisce tra gli aventi diritto. A tal fine cura la vidimazione dei supporti, vale a dire l’apposizione del ‘contrassegno SIAE’ sui libri, sul software, sulle musicassette, sui CD e sulle videocassette.
Alla Società sono anche affidate, dalla legge o dagli interessati, diverse funzioni complementari, tra le quali la riscossione e l’attribuzione agli aventi diritto del compenso specifico per autori, produttori e artisti per la riproduzione a uso privato di opere protette, dischi e supporti video. Tale compenso è dovuto dai produttori e dagli importatori di nastri vergini audio e video e di registratori audio (legge n. 93 del 5 febbraio 1992).
La SIAE cura anche la tenuta del pubblico registro cinematografico, sul quale vengono registrate le opere cinematografiche destinate in via prioritaria alla proiezione nelle sale; del registro pubblico per il software, che rende pubblici l’esistenza del software, la paternità, la data di pubblicazione, il nome dei titolari dei diritti di utilizzazione economica che per primo ha pubblicato il programma; del servizio di deposito delle opere inedite, mediante l’accettazione in deposito di esemplari di opere (copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, ecc.), allo scopo di costituire una prova documentale di esistenza delle opere stesse.
Alla Società sono anche affidate, dalla legge o dagli interessati, diverse funzioni complementari, tra le quali la riscossione e l’attribuzione agli aventi diritto del compenso specifico per autori, produttori e artisti per la riproduzione a uso privato di opere protette, dischi e supporti video. Tale compenso è dovuto dai produttori e dagli importatori di nastri vergini audio e video e di registratori audio (legge n. 93 del 5 febbraio 1992).
La SIAE cura anche la tenuta del pubblico registro cinematografico, sul quale vengono registrate le opere cinematografiche destinate in via prioritaria alla proiezione nelle sale; del registro pubblico per il software, che rende pubblici l’esistenza del software, la paternità, la data di pubblicazione, il nome dei titolari dei diritti di utilizzazione economica che per primo ha pubblicato il programma; del servizio di deposito delle opere inedite, mediante l’accettazione in deposito di esemplari di opere (copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, ecc.), allo scopo di costituire una prova documentale di esistenza delle opere stesse.
A. Z.
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Note
Come citare questa voce
Zanacchi Adriano , SIAE, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (21/12/2024).
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