Carta dei doveri
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Autori: Adriano Zanacchi, Pier Cesare Rivoltella
È il documento che l’ Ordine dei giornalisti e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) hanno adottato l’8 luglio 1993 per definire il codice deontologico della professione giornalistica (Deontologia della comunicazione). In esso è stato accolto quanto già stabilito nell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, in particolare il rispetto della verità sostanziale dei fatti e l’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Tra i principi enunciati dalla C.d.d., come fondamentale è prescritto il rispetto del diritto all’informazione per tutti i cittadini. Il giornalista è, quindi, tenuto a ricercare e diffondere notizie nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile: a tale proposito deve farsi carico sempre della verifica attenta delle sue fonti. Inoltre, il giornalista "ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza e il controllo degli atti pubblici". La giustificazione ultima di tali prescrizioni va cercata nel "dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza", così come nel rifiuto di ogni discriminazione basata sulla razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche o mentali, le opinioni politiche.
Sono, altresì, previsti tra i doveri del giornalista: la rettifica nei modi stabiliti dalla legge; il rispetto della presunzione di innocenza; il segreto professionale; il rifiuto di "privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale"; il divieto di "pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona"; l’obbligo di tenere sempre distinte l’informazione dalla pubblicità, in ossequio ai principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; il rifiuto di trarre profitto dalla conoscenza di informazioni economiche o finanziarie.
Una speciale attenzione è posta dalla C.d.d. alla tutela dei minori e dei soggetti deboli (Carta di Treviso), dei quali il giornalista è tenuto a non pubblicare le generalità e a evitare strumentalizzazioni di qualsiasi natura, valutando, in ogni caso, che la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente al suo interesse.
Per dare attuazione alla C.d.d. è stato istituito un ‘Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione’ con la funzione di verificarne il rispetto. In caso di accertata violazione, esso la segnala al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente per l’apertura di un possibile procedimento disciplinare, comunicando pubblicamente le proprie valutazioni.
Le sanzioni applicate, in ordine di gravità, sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a un anno, la radiazione dall’albo. Le principali materie di intervento hanno riguardato sinora la violazione dei doveri relativi alla pubblicità, i minori, l’economia.
Gli sviluppi dell’industria dell’informazione, con l’accentuazione dei problemi inerenti al rapporto tra fatto e notizia, la presenza sempre più massiccia della pubblicità, l’avvento di forme fictionali ed emotive di giornalismo, rendono sempre più urgente la riflessione sulle implicazioni etiche della professione giornalistica e l’importanza della applicazione efficace di criteri deontologici. Non si può dire, tuttavia, per questa C.d.d. come per altri documenti analoghi, che le modalità applicative corrispondano agli alti valori contenuti nelle sue enunciazioni.
Tra i principi enunciati dalla C.d.d., come fondamentale è prescritto il rispetto del diritto all’informazione per tutti i cittadini. Il giornalista è, quindi, tenuto a ricercare e diffondere notizie nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile: a tale proposito deve farsi carico sempre della verifica attenta delle sue fonti. Inoltre, il giornalista "ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza e il controllo degli atti pubblici". La giustificazione ultima di tali prescrizioni va cercata nel "dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza", così come nel rifiuto di ogni discriminazione basata sulla razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche o mentali, le opinioni politiche.
Sono, altresì, previsti tra i doveri del giornalista: la rettifica nei modi stabiliti dalla legge; il rispetto della presunzione di innocenza; il segreto professionale; il rifiuto di "privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale"; il divieto di "pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona"; l’obbligo di tenere sempre distinte l’informazione dalla pubblicità, in ossequio ai principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; il rifiuto di trarre profitto dalla conoscenza di informazioni economiche o finanziarie.
Una speciale attenzione è posta dalla C.d.d. alla tutela dei minori e dei soggetti deboli (Carta di Treviso), dei quali il giornalista è tenuto a non pubblicare le generalità e a evitare strumentalizzazioni di qualsiasi natura, valutando, in ogni caso, che la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente al suo interesse.
Per dare attuazione alla C.d.d. è stato istituito un ‘Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione’ con la funzione di verificarne il rispetto. In caso di accertata violazione, esso la segnala al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente per l’apertura di un possibile procedimento disciplinare, comunicando pubblicamente le proprie valutazioni.
Le sanzioni applicate, in ordine di gravità, sono: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a un anno, la radiazione dall’albo. Le principali materie di intervento hanno riguardato sinora la violazione dei doveri relativi alla pubblicità, i minori, l’economia.
Gli sviluppi dell’industria dell’informazione, con l’accentuazione dei problemi inerenti al rapporto tra fatto e notizia, la presenza sempre più massiccia della pubblicità, l’avvento di forme fictionali ed emotive di giornalismo, rendono sempre più urgente la riflessione sulle implicazioni etiche della professione giornalistica e l’importanza della applicazione efficace di criteri deontologici. Non si può dire, tuttavia, per questa C.d.d. come per altri documenti analoghi, che le modalità applicative corrispondano agli alti valori contenuti nelle sue enunciazioni.
A. Zanacchi e P. C. Rivoltella
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Note
Come citare questa voce
Zanacchi Adriano , Rivoltella Pier Cesare , Carta dei doveri, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (21/11/2024).
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