Pirateria

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1. Definizione e repressione della p. nella disciplina sul diritto di autore

Il termine p. riconduce alla tutela, prestata dalle norme in materia di diritto di autore, delle opere dell’ingegno, in quanto esso è utilizzato per definire lo sfruttamento abusivo, a fini di lucro, delle opere protette da parte di chi non sia titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica (Diritto e comunicazione. B. Diritto d’autore). La fattispecie si distingue dal plagio, consistente nella utilizzazione abusiva di elementi creativi dell’opera (contraffazione) e nella appropriazione della paternità dell’opera, ipotesi afferenti anche al profilo della tutela morale del diritto di autore.
Va rilevato come nell’epoca attuale si riscontri una scarsa frequenza del plagio, a fronte di una crescita esponenziale del fenomeno della p. audiovisiva, consistente sostanzialmente nella riproduzione e diffusione commerciale di copie abusive di opere, in special modo sonore o audiovisive: fenomeno facilitato dalla ormai generalizzata disponibilità di strumenti tecnici di registrazione e riproduzione dei supporti magnetici, in particolare audio e videocassette, e dalla iniziale carenza di previsioni specifiche nel corpus normativo in materia di tutela dei diritti di autore, risalente a un’epoca scarsamente ‘mediatizzata’, in cui le strumentazioni tecniche non erano diffuse e il mezzo di comunicazione generalizzato era rappresentato dalla radio.
In un primo momento, pertanto, la repressione del fenomeno ha comportato un’opera di interpretazione estensiva, rendendosi applicabili alla p. esclusivamente audio le norme previste per i cosiddetti fonogrammi, cioè i documenti sonori originali, ed estendendo alla p. audiovisiva (in particolare, alla abusiva riproduzione e circolazione dei prodotti home video) le norme previste in materia cinematografica, sul presupposto che i prodotti diffusi previa riproduzione domestica risultano costituiti prevalentemente da opere cinematografiche, per le quali tale specifico sfruttamento economico non costituisce deviazione rispetto ai diritti originari.
Così, in base alla legge sul diritto di autore n. 633 del 22 aprile 1941, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica è attribuito al produttore che nella formulazione originaria è il titolare dei diritti di sfruttamento cinematografico (art. 46), e dunque per consolidata interpretazione anche di quello audiovisivo, nella sua qualità imprenditoriale di coordinatore delle attività tecnico-industriali intese alla realizzazione dell’opera, nonché in conseguenza della assunzione del rischio di impresa connesso a tale utilizzazione. Il produttore, tuttavia, proprio in considerazione della ormai diversificata possibilità di sfruttamento dell’opera audiovisiva, ha facoltà di cedere i diritti di sfruttamento economico, frazionandoli secondo la differente destinazione (proiezione cinematografica, distribuzione televisiva, diffusione su videocassette): in tal modo, titolari dei diversi diritti di utilizzazione diverranno gli acquirenti per il singolo medium, in base ai contratti di cessione dei diritti che devono essere documentati in forma scritta.
Per quanto si riferisce ai profili repressivi della p., in base alle norme originarie della legge sul diritto di autore, l’art. 171 di questa prevedeva una sanzione penale (multa), salvo il caso di aggravanti che potevano portare anche alla reclusione, nella ipotesi – sanzionata ai sensi degli artt. 468-470 del codice penale – di contraffazione del timbro obbligatorio della SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori), il quale dovrebbe certificare la regolarità del commercio del prodotto audiovisivo sotto il profilo della normativa in materia di diritto di autore.

2. Nuovi strumenti di repressione

La disposizione del 1941, tuttavia, ha trovato scarsa applicazione alle ipotesi di p. audiovisiva, anche in considerazione della crescente consistenza del fenomeno: pertanto, nella prima fase si è ricorsi a una normativa specifica, contenuta in diverse leggi speciali tra le quali la prima è rappresentata dalla legge n. 406 del 29 luglio 1981, che puniva con la reclusione fino a tre anni e con una multa l’abusiva riproduzione di dischi, nastri, o analoghi supporti con qualsiasi procedimento di duplicazione; nonché – anche senza partecipazione alla riproduzione – la messa in commercio, la detenzione per la vendita o la importazione nel territorio nazionale. Accanto alla sanzione penale, era inoltre prevista la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa quotidiana e periodica, tendente a colpire l’autore del reato nel suo onore giuridico; ai fini della sussistenza del reato, il cui oggetto era costituito da qualsiasi supporto magnetico – per giurisprudenza consolidata, vi si ricomprendevano anche le videocassette – in grado di riprodurre immagini, suoni o segni grafici, era comunque necessario il fine lucrativo, costituente condizione essenziale di punibilità.
La disposizione normativa era interpretata elasticamente, in modo da consentire l’assoggettamento a sanzione delle forme che la p. può assumere parallelamente alle evoluzioni tecnologiche, che già dall’originario e limitato documento esclusivamente sonoro (cosiddetto ‘fonogramma’), quale veicolo di diffusione di una categoria di opere dell’ingegno, hanno portato alla creazione e alla esponenziale diffusione del documento audiovisivo (‘videogramma’).
La disciplina sinteticamente illustrata, tuttavia, non deve aver dato prova di efficacia nei confronti della diffusione di cassette pirata di film cinematografici, se poco tempo dopo si è reso necessario un provvedimento specifico, la legge n. 400 del 20 luglio 1985, recante "norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche", che puniva sia la duplicazione o riproduzione a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, di opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, sia la relativa commercializzazione, sia anche la proiezione in pubblico o mediante televisione di tali supporti abusivamente riprodotti.
In sostanza, il sistema di tutela che derivava dalla combinazione delle due leggi prevedeva, per la riproduzione e duplicazione abusive, una tutela generale (ex l. 406/81), che investiva le opere contenenti suoni e immagini ma non qualificabili come cinematografiche stricto sensu, e una tutela specifica (disposta dalla l. 400/85) per quelle propriamente qualificabili come cinematografiche.
Un’ulteriore norma a protezione delle opere cinematografiche era poi quella contenuta nell’art. 2 del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con legge 27 marzo 1987, n. 121, che nell’introdurre uno speciale contrassegno della SIAE per le videocassette riproducenti opere cinematografiche, assoggettava il commercio di quelle che ne fossero prive alle sanzioni della l. 400/85.
Il sistema repressivo della p. ha tuttavia subìto, più di recente, un intervento di riorganizzazione (più formale che sostanziale, come si vedrà), a seguito del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante attuazione di una direttiva CEE del 1992 (n. 92/100/CEE), concernente diversi profili della tutela del diritto di autore.
Per gli aspetti rilevanti in questa sede, la nuova normativa – oltre a includere gli interpreti nel novero dei soggetti titolari dei diritti di utilizzazione delle opere – inserisce le disposizioni contenute (e frammentate) nella citata legislazione speciale nella struttura generale della legge sul diritto di autore, attraverso due nuove norme (gli artt. 171 ter e quater), che in sostanza prevedono l’applicazione delle pene già previste in precedenza (reclusione fino a tre anni; multa; pubblicazione della sentenza di condanna sulla stampa) per la riproduzione, la duplicazione, la commercializzazione in qualsiasi forma e indipendentemente dalle finalità, la trasmissione televisiva o la proiezione di "opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento".

3. Evoluzioni tecnologiche e nuove esigenze di tutela

In via conclusiva, occorre dar conto della direzione che, nel contesto della evoluzione multimediale della comunicazione, ha assunto il fenomeno della p.
Da un lato, la progressiva diffusione delle tecnologie informatiche per uso personale e familiare ha evidenziato la necessità di una protezione dei software applicativi, ossia dei programmi per elaboratori elettronici e personal computer.
D’altro lato, la interconnessione in reti transnazionali di banche dati e archivi di materiale anche costituente opera di ingegno (immagini artistiche e fotografiche, testi letterari) ha posto in rilievo la imprescindibilità di una disciplina della messa a disposizione di tali opere alla generalità del pubblico che garantisca il rispetto dei diritti sull’opera dell’ingegno, sotto il profilo sia della utilizzazione economica, sia della protezione dei diritti morali di autore, onde prevenire ed eventualmente reprimere fenomeni di p. a mezzo di reti telematiche e informatiche.
A proposito del primo aspetto, vanno prese in considerazione le aggiunte operate alla legge sul diritto di autore dal decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 518, recante "attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore", tendenti a inserire i programmi per elaboratore nell’elenco delle opere dell’ingegno, tutelandoli dunque, oltre che sotto il profilo della creazione industriale (disciplina dei brevetti), al pari delle opere letterarie.
Per quanto si riferisce al secondo aspetto evidenziato, appare chiara l’insufficienza di una impostazione strettamente nazionale del problema, trattandosi di una tecnologia che tende ad annullare barriere e frontiere. È per tale motivo che in sede internazionale il dibattito sulla revisione delle varie Convenzioni in materia di tutela dei diritti di autore lesi dalla p. è aperto e vivace, anche in considerazione della necessità di individuare un punto di mediazione tra l’impostazione britannico-statunitense (incentrata su di una impostazione esclusivamente patrimoniale della tutela del copyright) e quella europeo-continentale, che contempla la protezione anche dei diritti morali (cioè non patrimoniali) dell’autore.
Nel luglio 2000 è stata approvata la legge ‘Nuove norme di tutela del diritto d’autore’, che si caratterizza per l’individuazione di nuove forme di utilizzazione di opere tutelate (es. pay-Tv e diffusione via satellite) e per la previsione di nuove misure di repressione della pirateria e della contrattazione. Tra queste si ricordano, a titolo di esempio, l’introduzione delle agevolazioni ai ‘collaboratori di giustizia’, la graduazione delle sanzioni penali e la previsione di una serie di sanzioni amministrative, da quelle pecuniarie a quelle accessorie.

Bibliografia

  • CORASANITI Giuseppe (ed.), Codice per la comunicazione. Editoria, radiotelevisione, pubblicità, nuovi media, privacy, Giuffrè, Milano 1999.
  • GUBITOSA Carlo, Elogio della pirateria. Dal Corsaro Nero agli hacker, dieci storie di ribellioni creative, Altra economia, Milano/Napoli/Terre di Mezzo 2005.
  • HART - DAVIS G., Internet piracy exposed, Sybex, Alameda (CA) 20011990.
  • OSSERVATORIO PERMANENTE USURA CRIMINALITÀ ECONOMICA, Crimini e musica on line. Gli sviluppi della pirateria musicale attraverso le nuove tecnologie: analisi e rimedi, Franco Angeli, Milano 2001.

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Note

Come citare questa voce
Votano Giulio , Pirateria, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (04/12/2024).
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