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Autore: Giulio Votano
L’informazione, e in generale l’attività di comunicazione sociale o di massa, è libera e assistita dalla garanzia costituzionale in quanto esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero: pertanto, il riferimento a competenze o funzioni di i. od organismi pubblici potrebbe indurre il convincimento di una ingerenza intollerabile nell’esercizio di un diritto costituzionalmente protetto, tanto più che l’informazione "non può essere soggetta ad autorizzazione o censure" (art. 21 Cost.) ( Libertà e comunicazione).
La realtà, tuttavia, è opposta: la predisposizione di uffici, enti od organismi pubblici con competenze afferenti ai settori della comunicazione dovrebbe rispondere alla esigenza di garantire, a tutti i livelli, l’effettività del diritto di e alla informazione.
cura il complesso degli adempimenti relativi sia ai contributi per l’editoria e la radiotelevisione sia alla verifica degli investimenti pubblicitari delle amministrazioni pubbliche;
espleta funzioni creative e realizzative in tema di documentazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso la promozione di studi e ricerche in materia di informazione e comunicazione;
ha un ruolo nella tutela del diritto di autore, in particolare negli aspetti culturali e promozionali della tutela della creatività;
e infine gestisce i rapporti istituzionali con associazioni, enti e soggetti, nazionali e internazionali coinvolti a vario titolo nell’attività di comunicazione.
Nell’ambito dell’Autorità di settore, poi, è istituito il Consiglio nazionale degli utenti, costituito da esperti in materia di difesa degli interessi degli utenti dei servizi radiotelevisivi e da rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie: il ruolo di tale Consiglio le cui competenze non sono definite dalla legge se non nella sua qualificazione ‘consultiva’, che nell’ambito dell’autorità di garanzia dovrebbe rappresentare una sollecitazione e una vigilanza a tutela del polo passivo (e, dunque, debole) del rapporto di informazione dovrebbe essere assimilato a quello di un difensore civico dell’informazione radiotelevisiva, anche in virtù della sua composizione, di derivazione in parte specializzata in parte associativa.
La Commissione composta in parti eguali da componenti di entrambi i rami del Parlamento era originariamente depositaria di una serie di poteri: consultivi, in relazione al contenuto della convenzione fra il ministero delle Comunicazioni e la Rai; di indirizzo e orientamento, in ordine al piano editoriale da approvarsi da parte del Consiglio di amministrazione della Rai e alla gestione economica (piani annuali di spesa e di investimento); di indicazione, attraverso appositi regolamenti, dei criteri per realizzare il diritto di accesso e le trasmissioni di informazione politica, sindacale ed elettorale, e di controllo sulla applicazione delle disposizioni; di vigilanza sul soddisfacimento del pubblico interesse e del rispetto dei principi cui il servizio pubblico è assoggettato (ampliare la partecipazione dei cittadini, incentivare lo sviluppo e la crescita sociali).
Recentemente, peraltro, essa ha visto accrescere le sue funzioni direttamente incidenti sulla gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto è stata investita di funzioni di indirizzo anche sull’adempimento della convenzione stipulata fra il ministero delle comunicazioni e la Rai, e del potere di proporre, previa delibera adottata con la maggioranza di due terzi, la revoca del Consiglio di amministrazione della Rai stessa (v. D. l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, con l. 23 dicembre 1996, n. 650).
Le competenze della Commissione di vigilanza, tuttavia, sono per alcuni aspetti incidenti con quelle dell’Autorità di garanzia del settore anche in considerazione della disciplina dei due organismi in testi di legge diversi al punto che per alcuni aspetti si è sostenuto che il controllo sulla concessionaria del servizio pubblico fosse delocalizzato: è pertanto avvertita l’esigenza di un intervento di razionalizzazione del sistema, e di precisazione dei rispettivi ambiti di competenza, anche in relazione ad alcune competenze che la legge istitutiva dell’Autorità ha voluto coordinare (a titolo di esempio, l’Autorità è stata munita del potere di imporre alla concessionaria del servizio pubblico l’esecuzione di deliberazioni assunte dalla Commissione di vigilanza).
La realtà, tuttavia, è opposta: la predisposizione di uffici, enti od organismi pubblici con competenze afferenti ai settori della comunicazione dovrebbe rispondere alla esigenza di garantire, a tutti i livelli, l’effettività del diritto di e alla informazione.
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Una prima i. direttamente impegnata nel settore delle comunicazioni è la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’articolazione organizzativa costituita dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, preposto da un lato all’attuazione delle competenze governative in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previste dalle varie disposizioni di legge, e dall’altro alla gestione della comunicazione pubblica e istituzionale. Attraverso i suoi quattro uffici, il Dipartimento: cura il complesso degli adempimenti relativi sia ai contributi per l’editoria e la radiotelevisione sia alla verifica degli investimenti pubblicitari delle amministrazioni pubbliche;
espleta funzioni creative e realizzative in tema di documentazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso la promozione di studi e ricerche in materia di informazione e comunicazione;
ha un ruolo nella tutela del diritto di autore, in particolare negli aspetti culturali e promozionali della tutela della creatività;
e infine gestisce i rapporti istituzionali con associazioni, enti e soggetti, nazionali e internazionali coinvolti a vario titolo nell’attività di comunicazione.
2. Ministro delle comunicazioni
Sempre nell’ambito governativo, si deve segnalare il ruolo del Ministro delle Comunicazioni (già delle Poste e delle Telecomunicazioni) nel settore della comunicazione radiotelevisiva: esso si può definire il depositario, assieme alla Autorità di settore, del governo tecnico del sistema radiotelevisivo, in quanto preposto alla ‘gestione’ condivisa con l’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dello spettro di radiofrequenze, attraverso le attività di pianificazione e di rilascio delle concessioni, nonché di vigilanza tecnica sugli impianti di trasmissione.3. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Alla regolazione del sistema radiotelevisivo, con funzioni di garanzia del rispetto dei principi costituzionali e di legge, è preposta, con attribuzioni relative sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati, una autorità appositamente istituita: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l. 249/1997) che ha ereditato integralmente le competenze della autorità istituita dalla legge di sistema (art. 6 l. 223/1990), il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (alla cui voce specifica si rinvia per una trattazione analitica delle competenze). In tale sistema, tuttavia, occorre ricordare anche il ruolo delle Regioni, che, oltre a essere investite di funzioni consultive in ordine alla attività di pianificazione delle radiofrequenze, vengono dotate di un organo di consulenza, il Comitato regionale per le comunicazioni, disciplinato da ogni Regione con propria legge, che svolge funzioni di raccordo fra la Regione, i concessionari e l’autorità di garanzia.Nell’ambito dell’Autorità di settore, poi, è istituito il Consiglio nazionale degli utenti, costituito da esperti in materia di difesa degli interessi degli utenti dei servizi radiotelevisivi e da rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie: il ruolo di tale Consiglio le cui competenze non sono definite dalla legge se non nella sua qualificazione ‘consultiva’, che nell’ambito dell’autorità di garanzia dovrebbe rappresentare una sollecitazione e una vigilanza a tutela del polo passivo (e, dunque, debole) del rapporto di informazione dovrebbe essere assimilato a quello di un difensore civico dell’informazione radiotelevisiva, anche in virtù della sua composizione, di derivazione in parte specializzata in parte associativa.
4. Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Infine, un ruolo rilevante in riferimento alla qualificazione del servizio pubblico radiotelevisivo e alla sua rispondenza alle finalità giustificatrici dell’esercizio statale, attraverso una società appositamente costituita (la Rai), di un tale servizio, è svolto dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (l. 103/1975), istituita nella forma attuale dalla legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo per ottemperare alle indicazioni della Corte costituzionale, in particolare in merito alla necessità di un passaggio delle funzioni di controllo più propriamente politico sui contenuti del servizio pubblico radiotelevisivo dal Governo al Parlamento.La Commissione composta in parti eguali da componenti di entrambi i rami del Parlamento era originariamente depositaria di una serie di poteri: consultivi, in relazione al contenuto della convenzione fra il ministero delle Comunicazioni e la Rai; di indirizzo e orientamento, in ordine al piano editoriale da approvarsi da parte del Consiglio di amministrazione della Rai e alla gestione economica (piani annuali di spesa e di investimento); di indicazione, attraverso appositi regolamenti, dei criteri per realizzare il diritto di accesso e le trasmissioni di informazione politica, sindacale ed elettorale, e di controllo sulla applicazione delle disposizioni; di vigilanza sul soddisfacimento del pubblico interesse e del rispetto dei principi cui il servizio pubblico è assoggettato (ampliare la partecipazione dei cittadini, incentivare lo sviluppo e la crescita sociali).
Recentemente, peraltro, essa ha visto accrescere le sue funzioni direttamente incidenti sulla gestione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto è stata investita di funzioni di indirizzo anche sull’adempimento della convenzione stipulata fra il ministero delle comunicazioni e la Rai, e del potere di proporre, previa delibera adottata con la maggioranza di due terzi, la revoca del Consiglio di amministrazione della Rai stessa (v. D. l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, con l. 23 dicembre 1996, n. 650).
Le competenze della Commissione di vigilanza, tuttavia, sono per alcuni aspetti incidenti con quelle dell’Autorità di garanzia del settore anche in considerazione della disciplina dei due organismi in testi di legge diversi al punto che per alcuni aspetti si è sostenuto che il controllo sulla concessionaria del servizio pubblico fosse delocalizzato: è pertanto avvertita l’esigenza di un intervento di razionalizzazione del sistema, e di precisazione dei rispettivi ambiti di competenza, anche in relazione ad alcune competenze che la legge istitutiva dell’Autorità ha voluto coordinare (a titolo di esempio, l’Autorità è stata munita del potere di imporre alla concessionaria del servizio pubblico l’esecuzione di deliberazioni assunte dalla Commissione di vigilanza).
G. Votano
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Bibliografia
- D’AMBROSIO Rocco, Istituzioni, persone e potere, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2004.
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Note
Come citare questa voce
Votano Giulio , Istituzioni, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (21/11/2024).
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