Diritto e comunicazione C. Diritto canonico

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C. Diritto canonico e comunicazione

La Chiesa cattolica rivendica per se stessa, in quanto costitutivo della missione ricevuta dal suo Fondatore, il diritto nativo di annunziare la verità rivelata mediante l’impiego di ogni mezzo idoneo e anche attraverso i propri strumenti di comunicazione sociale (can. 747, § 1 CIC - Corpus Iuris Canonici). L’impiego di questi mezzi è quindi considerato dal diritto canonico come funzionale al compimento della missione della Chiesa. Si tratta, allo stesso tempo, di un diritto e di un dovere appartenente all’intero Popolo di Dio – "tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l’annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo" (can. 211) – il cui esercizio è tuttavia sottoposto ai pastori della Chiesa, non solo in quanto chiamati a regolare l’esercizio dei diritti dei fedeli in vista del bene comune (can. 223, § 2), ma anche perché è compito specifico dei pastori rassicurare la comunità sui contenuti della verità rivelata, garantendo ai fedeli la purezza e l’integrità nella ricezione del messaggio della Chiesa.
Le norme generali riguardanti la disciplina sull’uso dei mezzi di comunicazione nella diffusione del messaggio evangelico – libri, radio, stampa, televisione – e sulla partecipazione dei fedeli a tali mezzi, sono espresse dai cann. 822-832 del Codice di diritto canonico e dall’Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede, della Congregazione della Dottrina della Fede, del 30 marzo 1992 (Eilers - Giannatelli, 1996).
I pastori, e in modo particolare i vescovi diocesani (cann. 386, 753, 824), nell’ambito del loro dovere di vigilare e di custodire il deposito della fede (cann. 386, 747 § 1), nonché di rispondere al diritto dei fedeli di essere guidati sulla strada della sana dottrina (cann. 213, 217), hanno il diritto e il dovere di vigilare affinché non si arrechi danno alla fede e ai costumi con l’uso degli strumenti di comunicazione sociale (can. 823 § 1). A tale scopo, devono esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio gli scritti dei fedeli che toccano la fede e i costumi, riprovando quelli che ritengono dannosi (can. 823 § 1) ed eventualmente facendo uso di sanzioni amministrative o penali (cann. 805, 810, 1369).
Alcune pubblicazioni richiedono l’approvazione preventiva dell’autorità ecclesiastica (edizioni della Sacra Scrittura, catechismi, testi di scuola su materie collegate con la fede o la morale); in altri casi è richiesta soltanto la licenza (libri di preghiera, pubblicazioni di chierici o religiosi in mezzi che solitamente attaccano la religione, ecc.). Invece, è semplicemente ‘opportuno’ chiedere il preventivo giudizio dell’ordinario del luogo per la pubblicazione di scritti riguardanti le scienze ecclesiastiche (can. 827), garantendo in partenza la correttezza dei contenuti. L’autorità competente per dare l’approvazione o la licenza è, indistintamente, l’ordinario del luogo di domicilio dell’autore o l’ordinario del luogo di edizione del libro; ai membri degli istituti religiosi è inoltre richiesta la licenza del proprio ‘superiore maggiore’ a norma delle costituzioni (can. 832).
Spetta a ogni conferenza episcopale il compito di stabilire i requisiti perché i chierici o i membri degli istituti religiosi possano lecitamente partecipare a trasmissione radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale (can. 831 § 2). Per quanto riguarda l’Italia, la CEI ha affidato ai competenti organi della conferenza l’eventuale preparazione di note o istruzioni riguardanti la predicazione della dottrina cristiana per via radiofonica e televisiva e la partecipazione dei chierici e religiosi alle trasmissioni televisive attinenti la dottrina cattolica e la morale (Notiziario Cei 1985, p. 61).

J. I. Arrieta

Bibliografia

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  • EILERS Franz-Josef - GIANNATELLI Roberto (edd.), Chiesa e comunicazione sociale. I documenti fondamentali, ELLEDICI, Leumann (TO) 1996.
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  • MUSSINGHOFF H., Comunicatio socialis in novo Codice in «Monitor ecclesiasticus» (1987) 112, pp.385-405.
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  • THE CANON LAW SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, The Code of Canon Law, Collins, London 1983.

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Note

Come citare questa voce
Arrieta Juan Ignacio , Diritto e comunicazione - C. Diritto canonico, in Franco LEVER - Pier Cesare RIVOLTELLA - Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it (03/12/2024).
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